In caso di annullamento di licitazione privata per la realizzazione di lavori pubblici, il risarcimento del danno da perdita di chance presuppone la prova, da parte del creditore, di una probabilità di successo (nella specie, di vedersi aggiudicato l’appalto) almeno pari al cinquanta per cento.
Fonte: Consiglio di Stato; sezione V; sentenza, 30-06-2015, n. 3249 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


