La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 18321 del 3 maggio 2019, ha affermato il principio secondo cui, affinché in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione:
- che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estra- nei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilità di avvi- stare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso;
- che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.
Inoltre, afferma ancora la Suprema Corte, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.


