Il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67 ed entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L’Inps, con la Circolare n. 121 del 5 luglio 2016 illustra il nuovo quadro normativo a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, di cui all’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638.
Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:
- la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui
- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.
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