Respinto il ricorso del contribuente secondo il quale la prova dell’elemento costitutivo del reato non poteva essere rappresentata dal solo contenuto della dichiarazione.
Con sentenza 48591 del 17 novembre 2016, la Corte di cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui, in sede di riesame, è sufficiente il fumus commissi delicti relativo al modello 770 per disporre il sequestro preventivo per equivalente sulle somme dell’indagato. Ciò nonostante, per la condanna per i fatti precedenti alla modifica legislativa dell’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 (omesso versamento ritenute), non sia sufficiente la mera dichiarazione, essendo necessaria, invece, la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore.


