L’omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta o il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri e’ punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.
Il contribuente che ha subito ritenute d’acconto ma non riceve la certificazione delle ritenute subite nei termini di legge, resta comunque legittimato al loro scomputo dall’imposta dovuta, ma solo a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta.


