Ma, secondo il divieto di reformatio in peius previsto nel penale, il giudice d’appello non può riformulare la sentenza di primo grado con una pena peggiore di quella già inflitta.
La Corte di cassazione, con pronuncia n. 20422/2018, statuisce che “il Giudice può trarre la prova dell’elemento oggettivo del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non solo da prove documentali ma anche da prove testimoniali”.


