L’articolo 2425 del Codice Civile prevede l’eventualità di svalutare i beni strumentali (o immobilizzazioni) evidenziando nello schema obbligatorio del conto economico le seguenti voci: B.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni, per le svalutazioni non di natura straordinaria; E.21 – Oneri straordinari, per le svalutazioni ritenute di natura straordinaria. Come contropartita, nello stato patrimoniale, si opera la diretta diminuzione della voce di bilancio cui si riferiscono. Quando si possono svalutare le immobilizzazioni? L’articolo 2426 del Codice civile, comma 1, numero 3, dispone la necessità di svalutarle qualora dovessero risultare durevolmente di valore inferiore a quello di costo.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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