Dal 2001 grosse novita in tema di detraibilità dei contributi.
I contributi previdenziali facoltativi, compreso il riscatto degli anni di laurea sono dal 2001 detraibili dal reddito senza limite se non quello della capienza del reddito imponibile. Inoltre possono essere dedotti anche se versati nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Vengono, inoltre, innalzati i tetti di deduducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, per i quali sono previsti i limiti del 12% del reddito complessivo (precedentemente era il 6%) e dell’ammontare massimo di 5.164,56 (10.000.000 di lire; prima era la metà).
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