Irrilevante che il Fisco non abbia esercitato i poteri di controllo sull’esistenza del credito esposto in dichiarazione e sull’esistenza delle operazioni imponibili da cui esso è derivato.
Nelle controversie concernenti il rimborso dell’Iva, grava sul contribuente – che riveste nel processo la qualità di attore in senso sostanziale – l’onere di allegare e provare i fatti a fondamento della richiesta, non essendo sufficiente a tal fine la sola indicazione del credito nella dichiarazione.
Le argomentazioni con cui l’ufficio nega la sussistenza di detti fatti o la qualificazione a essi attribuita dal contribuente costituiscono “mere difese”, come tali non soggette alle preclusioni processuali stabilite dall’articolo 57 del Dlgs 546/1992, salva la formazione del giudicato interno.
Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 23031 del 2 ottobre 2017.


