Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 58 del 25 maggio 2018, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento della formazione, "la gravidanza e il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori costituiscono distinte cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua."
L’esenzione deve però essere specificamente richiesta dall’interessato in modo da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda.


