Con Ordinanza 20 luglio 2017, n. 17914, la Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo di iscrizione all’IVS per il coadiuvante familiare (o coadiutore) del farmacista, vista la natura commerciale dell’impresa.
Vi è comunque l’obbligo se il titolare va iscritto all’ENPAF; alla gestione IVS commercianti il titolare va indicato come “non attivo”.


