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Obbligo di sorveglianza sanitaria anche se il rischio e’ basso

La Corte di Cassazione, III sezione Penale, con la sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, si e’ espressa in tema di responsabilità del medico competente ex art. 25 del D.L.vo n. 81/2008 ed ha chiarito che, anche qualora fosse individuato un rischio sanitario di basso livello o “incerto”, il medico e’ obbligato a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.

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