Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il prossimo 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.
L’obbligo è invece già previsto (decorre dal 20 dicembre 2012) per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.


