La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza n. 8716 del 29 aprile 2015 ha esaminato il caso di una casalinga proprietaria di considerevole patrimonio immobiliare che, anche se priva di reddito, si trovava a dover a dover corrispondere all’ex-marito un l’assegno di mantenimento.
La suprema Corte, confermando quanto già stabilito dai Giudici di merito, ha statuito che, in caso di notevole disparità economica tra i due coniugi, non esiste alcuna differenza tra uomo e donna e l’obbligo dell’assegno di mantenimento puo’ incombere anche all’ex-coniuge privo di reddito.


