Con la Circolare n.16 del 4 marzo 2014, recante “Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio”, l’Inail (Direzione generale e Direzione centrale rischi) ha fornito alcuni chiarimenti circa l’obbligo di provvedere all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei tirocinanti e la relativa determinazione del premio.
In particolare la Circolare fa riferimento ai tirocini relativi all’accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 24 gennaio 2013.
L’Inail esclude dall’obbligo assicurativo coloro che, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell’art. 4, n.1) del d.p.r. 1124/65,14 dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.
In ogni caso, l’obbligo assicurativo Inail sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:
- esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del d.p.r. 1124/65 ovvero dall’art. 5 del d.lgs. 38/2000;
- partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti,15 trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale,16 ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.17 In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.18.
Qui la Circolare.


