(Art. 37, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Il Ministero del Lavoro, in tema di obblighi di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fornisce indicazioni di carattere generale precisando che, la materia della formazione, e’ di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Gli RLS, ai sensi dell’art. 50 lettera g), hanno il diritto, a cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett.a), di provvedere alla stessa, a ricevere una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37, senza alcun onere a carico del lavoratore, secondo quanto previsto dai commi 11 e 12.
In particolare il citato comma 12 prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dei RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi dettati dalla norma stessa, fra i quali si sottolinea in particolare la formazione sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
Questa e’ una delle risposte fornite dal Ministero nella sezione Sicurezza sul Lavoro del proprio sito internet.


