Se nella denuncia dei redditi il contribuente indica l’"indirizzo" fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare la difformità per eccepire l’illegittimità dell’azione dell’ufficio.
La variazione del domicilio fiscale effettuata in sede di dichiarazione dei redditi rileva ai fini della determinazione dell’ufficio territorialmente competente. Eventuali modifiche in dichiarazione, infatti, costituiscono esercizio dello ius variandi che va esercitato in buona fede, nel rispetto del principio del “legittimo affidamento” che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario; il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare questa difformità per eccepire un’eventuale incompetenza per territorio.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, dando ragione all’Amministrazione finanziaria, con l’ordinanza 8747 dello scorso 10 aprile.


