In base a quanto dispone l’articolo 2476, comma 7, del Codice civile dopo la riforma del diritto societario, l’intenzionale decisione o autorizzazione da parte di un socio al compimento di un atto dannoso per la società, i soci o i terzi, rende il medesimo solidalmente responsabile con l’amministratore dal punto di vista sia civile che penale.
Questa disposizione trova applicazione a condizione che:
1) vi sia effettivamente una distinzione fra le persone che amministrano e quelle che rivestono meramente il ruolo di soci;
2) gli atti dannosi per la società, i soci o i terzi siano stati posti in essere a seguito di decisione o autorizzazione dei soci, chiamati a esprimersi in base alla legge, all’atto costitutivo o in quanto interpellati dagli amministratori o dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.


