I Comuni non possono differenziare le aliquote dell’Ici per gli immobili a uso diverso da quello abitativo.
Questa la portata del limite alla potestà impositiva degli enti locali, fissata dalla sentenza numero 485 del 10 febbraio 2004 del Consiglio di Stato.
Una diversa interpretazione della norma sull’ICI avrebbe come conseguenza la configurabilità di un potere libero da parte dei Comuni di fissare aliquote diverse per le varie tipologie immobiliari.


