L’articolo 10 del Dlgs 228/2001, in vigore dal 1 luglio 2001, indica i requisiti che le società di persone e di capitali devono possedere per essere considerate imprenditori agricoli a titolo principale (Iatp).
Le norme statutarie di queste società, per ottenere il riconoscimento, dovranno prevedere: a) nel caso di società di persone: almeno la metà dei soci deve essere in possesso della qualifica d’imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita, la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative: devono essere utilizzati prevalentemente prodotti conferiti dai soci e almeno la metà dei soci medesimi deve essere in possesso della qualifica d’imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di società di capitali: oltre il 50% del capitale sociale deve essere sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.
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