Il Dpr 435/2001 introduce norme che modificano in profondità il rapporto intermediari e contribuenti. L’intermediario, al momento in cui assume l’incarico di redigere la dichiarazione, deve rilasciare al contribuente –(al liquidatore nel caso di liquidazione) un impegno al suo invio telematico, redatto in forma libera. Questo documento, diversamente dal passato, non assume la forza di ricevuta di presentazione della dichiarazione. La prova di questa si potrà dare solo una volta ottenuta dall’agenzia delle Entrate la comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione la cui copia, assieme alla dichiarazione trasmessa, deve essere consegnata al liquidatore entro trenta giorni successivi al termine per la presentazione telematica.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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