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Nuovi limiti alle compensazioni d’imposta (imposte sui redditi, IRAP, ritenute e addizionali)

La Legge di Stabilità 2014 prevede che, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
A differenza di quanto accade per l’IVA, i crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l’obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergerà.
L’”asseverazione” potrà avvenire:

  • mediante apposizione del visto di conformità nella dichiarazione (di cui all’art. 35, co. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241/97) da parte di un intermediario abilitato;
  • oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

Attenzione perché’ l’articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. In caso di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l’importo consentito si applica la sanzione pari al 30% dell’importo indebitamente compensato.
Nel caso in cui il contribuente si accorgesse di aver operato una compensazione con credito non spettante, potrà comunque “ravvedersi” (con l’istituto del ravvedimento operoso) sempreché la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente.

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