Marcia indietro rispetto al testo della commissione sui leasing immobiliari: la nuova formulazione, a differenza di quanto inizialmente previsto, lascia in sostanza immutate le disposizioni normative. La modifica all’articolo 102, comma 7, del Tuir, infatti si limita a disporre che la durata minima dei contratti di locazione finanziaria di beni è distintamente fissata per i beni mobili e per quelli immobili.
Per i primi è necessario che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 del medesimo articolo, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, comunque con un minimo di otto e un massimo di 15 anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili.
Nel provvedimento vi sono poi
una serie di misure ai fini della pex che riducono, da un lato, la percentuale di plusvalenza esente e, dall’altro, la quota di minusvalenze e differenziali negativi eventualmente deducibili.


