Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 1 dell’8/01/04, tenta di chiarire i due concetti contenuti nell’articolo 61 del decreto legislativo 276/2003.
Sulla base della definizione ministeriale il progetto e’ «una attività produttiva ben identificabile» e quindi, in concreto, la specificazione di una serie di operazioni, interventi e modi di operare anche di tipo organizzativo che devono orientare e anche delimitare l’attività del collaboratore per il raggiungimento del risultato.
Il progetto non è quindi il risultato finale o l’obiettivo del committente ma l’indicazione delle modalità, determinate sempre dal committente, attraverso cui il collaboratore deve realizzare, anche se in piena autonomia, il contenuto del contratto.


