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Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento n. 293390/2021.
Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che i soggetti passivi IVA che effettuano abitualmente cessioni all’esportazione e operazioni intracomunitarie hanno la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, purché nel rispetto di alcuni presupposti ed entro un determinato limite (art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72).

Nelle predette comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.

Viene quindi invitato il fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.
Nella comunicazione l’Agenzia ricorda altresì che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta”.

Qualora il fornitore ritenesse di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse” è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 26 del DPR 633/72. E’ quindi rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate; la regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Si segnala infine che in queste comunicazioni vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non ipotizzando che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti. L’anomalia, ad esempio potrebbe essere frutto di un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA.

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