Il nuovo provvedimento di rivalutazione previsto dalla bozza di legge Finanziaria 2006 riguarda i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31/12/04.
Il valore rivalutato non potrà eccedere il valore economico calcolato in modo uniforme per ogni categoria omogenea di beni. L’imposta sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili, 6% per gli altri) si deve versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e non è prevista la rateizzazione.


