Le nuove deduzioni Irap introdotte dalla legge 289 del 27 dicembre 2002 hanno modificato alcune delle regole contenute nell’articolo 11 del decreto legislativo Irap (n. 466/97).
La struttura dell’imposta rimane immutata ma nei calcoli del valore della produzione del 2003 dovranno considerarsi i nuovi sconti introdotti, ovvero le maggiori deduzioni concesse.
Le modifiche non sono però sufficienti per placare le critiche che hanno accompagnato l’imposta fin dal suo esordio, intervenuto nel 1998, critiche che si sono concentrate soprattutto sulla rilevanza degli oneri finanziari e del costo del lavoro nella determinazione della base imponibile.


