Il concetto di ristorno non è contemplato nel codice civile e solamente nel decreto sulle agevolazioni tributarie (Dpr n. 601/73) riusciamo a trovarne un riferimento in merito.
Esso è rappresentato dalle somme di denaro che la cooperativa restituisce ai soci a titolo di minor prezzo di beni e servizi acquistati, oppure di maggior compenso per gli apporti di beni, di servizi o di lavoro.
Sarà perciò l’atto costitutivo a definire, obbligatoriamente, i criteri per la ripartizione di queste somme, tenendo conto della qualità e quantità degli scambi mutualistici.


