E’ entrato in vigore sabato scorso, 23 marzo, il decreto legislativo 24 del 2002 che recepisce la direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori. La nuova normativa si applica ai contratti di vendita, di permuta, di somministrazione, di appalto, d’opera ed in generale a tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo. Se il prodotto acquistato è difettoso, il consumatore ha due mesi di tempo, dalla data in cui ha scoperto il difetto, per contestare i vizi al venditore. Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene; infine, l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene
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