La legge n. 80/2005, modificando l’articolo 67 della Legge Fallimentare, ha inserito una nuova disciplina delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare.
Infatti prevede:
– l’esenzione per le vendite a giusto prezzo di immobili a uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
– che qualora in un contratto non venga determinato il prezzo, né è stato convenuto il modo di determinarlo, il giusto prezzo è quello “normalmente praticato dal venditore” o in mancanza di accordo “è determinato da un terzo” nominato dal Presidente del tribunale.


