La Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna di Bologna con la sentenza n. 51 pronunciata il 20 aprile 2010 e depositata il 18 maggio 2010 ha confermato la sentenza n. 24-04-08 del 17 marzo 2008 depositata il 31 marzo 2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza (pubblicata sul Bollettino Tributario n. 10 – 2008 pag. 862) che esclude la soggettività passiva ai fini IRAP del medico della mutua che impiega beni mobili di scarsa rilevanza e con dipendente part-time addetto alle pulizie e disposto il rimborso di quanto pagato. La commissione Regionale ha condannato l’ufficio al pagamento delle spese processuali.
Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa con sentenza n. 329/02/10 ha sancito il diritto di rimborso dell’IRAP al medico convenzionato poiché l’impiego di mezzi indispensabili all’esercizio professionale medico e l’apporto di un dipendente addetto alle pulizie non possono costituire autonoma organizzazione.
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