Con la sentenza n. 12568 del 22 maggio 2018 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno statuito che "Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione dell’art. 2110, comma 2, cod. civ.".
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