Il Dlgs 344 del 12/12/03 (decreto che introduce la nuova Ires) modifica radicalmente il regime fiscale dei contratti di associazione in partecipazione.
Esaminando i riflessi delle novità introdotte, l’art. 109, comma 9, lett. b) del nuovo Tuir dispone l’indeducibilita’ di ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ai contratti di Aip con apporto di capitale oppure misto. Restano viceversa deducibili, per competenza, gli utili spettanti agli associati in partecipazione il cui apporto sia costituto esclusivamente da opere e servizi. Si puo’ ritenere che il medesimo trattamento sia applicabile anche nell’ipotesi di Aip in impresa individuale e società di persone.


