Nuove costruzioni abusive non residenziali. Sono sempre condonabili: non valgono i limiti volumetrici fissati per le abitazioni. Ammesse al condono le violazioni in altezza, distacco, cubatura o superficie coperta non eccedenti il 2% delle misure prescritte.
La domanda potrà essere presentata, oltre che dal proprietario dell’immobile, anche dai titolari di un diritto reale sul bene o da qualunque altro soggetto interessato all’ottenimento del condono, compresi gli inquilini.


