LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70).
La Legge di Stabilità (art. 1 comma 16) ha previsto l’esenzione dall’IVIE per l’immobile posseduto all’estero, adibito ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’esenzione non opera per le abitazioni c.d. di lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; in questi casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di 20000 euro, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.
In caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.


