La validità dell’appello passa sempre attraverso l’effettiva conoscenza della sua notifica al difensore; anche se questo ha trasferito il proprio studio professionale. Se, quindi, esiste assoluta incertezza circa l’effettivo domicilio e non si effettuano ricerche per identificare la nuova sede o non si effettua un nuovo tentativo di notifica, questa deve essere effettuata presso la segreteria della commissione tributaria. In caso contrario la notifica deve ritenersi inesistente al pari dell’atto di appello. È questo il rigoroso insegnamento ritraibile dalla sentenza n. 11223 emessa dalla sezione tributaria della Cassazione, depositata il 30 luglio 2002 scorso.
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