Affinchè la notifica dell’accertamento fiscale sia ritenuta valida è sufficiente che, in caso la stessa venga ricevuta da soggetto diverso dal destinatario, i rapporti tra consegnatario e destinatario dell’atto siano sostanziali e "anche di natura provvisoria o precaria", e che quindi facciano dunque presumere "che il secondo soggetto venga reso edotto dal primo dell’eseguita notificazione".
Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 7638 del 28 marzo 2018.


