Con la risoluzione n. 287 del 29 agosto 2002, viene fornita la risposta ad una istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 da un Comune, che aveva posto alcuni quesiti in merito alle modalità di effettuazione dei rimborsi Ici per l’anno 1993, a seguito del processo di revisione generale delle zone censuarie.
L’Agenzia, richiamando l’articolo 62 del Dlgs n. 300 del 1999, dichiara di non essere istituzionalmente competente a fornire pareri circa la corretta interpretazione delle norme che disciplinano i tributi locali, tranne nei casi previsti dalla legge o da apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori. E, in materia di Ici, non risultano stipulate convenzioni o emanate leggi, come, viceversa, è avvenuto in materia di Irap con gli articoli 24 e 25 del Dlgs n. 446 del 1997.
L’interpello, pertanto, è da considerare inammissibile.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


