Non è tassabile l’indennizzo erogato dal Fondo di Solidarietà istituito appositamente dalla legge di Stabilità 2016 per gli investitori persone fisiche che, avendo acquistato obbligazioni dalle banche insolventi oggetto dell’intervento dello Stato, sono stati risarciti con un indennizzo erogato in via forfetaria a seguito di un’apposita istanza, oppure a conclusione di una procedura arbitrale.
Sotto il profilo fiscale, infatti, si tratta di un reintegro patrimoniale che non harilevanza ai fini delle imposte.
Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella risoluzione n. 3/E pubblicata ieri, 12 gennaio 2016.


