Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale, nella recentissima sentenza n. 41432, depositata il 3-10-2016, hanno affermato che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore dovuto a serie ragioni di salute o ad altro evento non prevedibile né evitabile, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina di un sostituto processuale o all’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi.
Secondo la Corte, quindi, il difensore che non potesse partecipare all’udienza per serie ragioni di salute non prevedibili o evitabili non ha l’onere di nominare un sostituto processuale nè di indicare le ragioni dell’omessa nomina.


