“Non è consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale”. Questo il principio esposto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 8038 del 30 marzo 2018.
Le decisioni del CNF, infatti, sono impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
L’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali, dunque, non possono essere oggetto del controllo di legittimità, tranne nei casi in cui “si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito”.


