Un ricorso sottoscritto personalmente da un avocato, che sia stato sospeso, radiato o cancellato dall’albo con provvedimento immediatamente esecutivo, è inammissibile. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 137 del 10 ottobre 2017.
Nell’ipotesi di cui sopra, specifica il CNF, l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.


