Non imponibili le somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c.

Con Risposta n. 15 del 22 gennaio l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale delle somme a titolo di misura coercitiva indiretta, ai sensi dell’art. 614-bis del Codice di procedura civile).
L’istituto, introdotto come strumento di coercizione indiretta finalizzato ad incentivare l’adempimento spontaneo di obblighi che non possono essere facilmente ottenuti tramite i tradizionali strumenti coercitivi, prevede in capo al soggetto inadempiente l’obbligo di pagare una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del comando giudiziale.

Nel fornire i propri chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato i principi generali in materia di tassazione delle indennità e dei risarcimenti.
In particolare, come precisato in diversi documenti di prassi, devono essere assoggettate a tassazione le somme aventi natura risarcitoria quando svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni, sia presenti che futuri (lucro cessante). Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità corrisposte al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ossia quelle volte a risarcire una perdita economica effettivamente subita (danno emergente).

Con specifico riferimento alle somme previste dall’art. 614-bis c.p.c., l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come tale misura non risponda a una logica riparatoria, ma si configuri piuttosto come una sanzione civile indiretta, finalizzata a sanzionare la disobbedienza all’ordine del giudice e a sollecitare l’adempimento dell’obbligazione imposta.
In ragione della loro natura e finalità, le somme corrisposte a titolo di misura coercitiva indiretta non possono essere considerate come proventi sostitutivi di redditi non percepiti, né come indennità risarcitorie aventi funzione reddituale. Ne consegue che tali importi non assumono rilevanza ai fini fiscali e non devono essere assoggettati a tassazione.

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