Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 hanno esaminato il presupposto dell’autonoma organizzazione per l’applicazione dell’ IRAP ed hanno chiarito che non e’ soggetto ad IRAP il professionista o l’imprenditore individuale con un solo dipendente o collaboratore con mansioni di segreteria o esecutive.
Il requisito dell’“autonoma organizzazione”, infatti, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga, non occasionalmente, del lavoro altrui per mansioni non meramente esecutive o di segreteria.


