Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 247/2012 “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. E’ consentita l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili e nell’Albo dei consulenti del lavoro”.
Sulla base del citato principio il Consiglio Nazionale Forense, in risposta ad un quesito presentato dal COA di Sulmona, ha chiarito che non è consentita la contemporanea iscrizione nell’Albo dei geometri e nell’Albo degli avvocati.


