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Non dovuta l’imposta di bollo per comunicazioni obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro

Non è dovuta l’imposta di bollo per le richieste di immatricolazione presentate dagli enti pubblici all’INAIL.
Con Risposta a interpello n. 260 del 7 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le richieste di immatricolazione di attrezzature di lavoro, come nel caso di una piattaforma idraulica di sollevamento utilizzata per attività di soccorso, presentate da una Pubblica Amministrazione all’INAIL non sono soggette all’imposta di bollo.
Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un ente pubblico aveva chiesto se fosse dovuto il bollo sulla comunicazione di immatricolazione dell’attrezzatura, richiesta dall’INAIL in base all’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

L’Agenzia Entrate ha chiarito che tali comunicazioni non sono finalizzate al rilascio di un provvedimento amministrativo o di un certificato, ma costituiscono semplicemente comunicazioni obbligatorie in materia di sicurezza dirette alla gestione della banca dati dell’INAIL. Di conseguenza, non si configura il presupposto impositivo dell’imposta bollo previsto dall’articolo 3, comma 1-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1972.

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