L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 124 del 5 giugno 2003, ha dato risposta a un quesito in riguardo al trattamento fiscale dei tributi il cui pagamento è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
La sospensione del pagamento delle imposte a seguito di calamità pubbliche non autorizza alla deduzione al momento del loro effettivo pagamento; ciò perché il fatto che la norma consenta l’esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d’imposta non significa automaticamente che l’imposta stessa possa essere ammessa in deduzione quando successivamente viene versata.
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NON DEDUCIBILI LE IMPOSTE SOSPESE
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