QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

NON DEDUCIBILI I COMPENSI AL CONIUGE NELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONI

Il compenso spettante al coniuge in qualità di associato non può mai essere dedotto dal reddito dell’imprenditore a causa del rapporto esistente.

Lo ha stabilito la sentenza n. 17963 emessa il 22 maggio scorso dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione.

L’articolo ripercorre l’iter giudiziario di un contribuente, il quale aveva presentato ricorso contro l’amministrazione finanziaria, rea quest’ultima di aver tassato al contribuente la quota di utili attribuita alla moglie del dichiarante.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Riforma dello Sport e Società Dilettantistiche: le regole dell’Agenzia delle Entrate per SSD e Enti del Terzo Settore

Riforma dello Sport e Società Dilettantistiche: le regole dell’Agenzia delle Entrate per SSD e Enti del Terzo Settore

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Circolare 7/2026 per SSD (Enti del Terzo Settore). Analisi dei requisiti statutari e delle agevolazioni fiscali IRES e IVA....
Controlli sugli Enti del Terzo Settore: ecco i modelli di verbale per le verifiche ordinarie e straordinarie

Controlli sugli Enti del Terzo Settore: ecco i modelli di verbale per le verifiche ordinarie e straordinarie

Redazione AteneoWeb
Nuovi modelli per documentare le verifiche sugli ETS: la modulistica, disponibile in formato PDF e Word, dovrà essere utilizzata per i controlli ordinari, straordinari e per i casi di irreperibilità...
Testo Unico Adempimenti e Accertamento: la guida completa alla riforma fiscale 2026

Testo Unico Adempimenti e Accertamento: la guida completa alla riforma fiscale 2026

Redazione AteneoWeb
Tutto sul nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento: struttura, novità, semplificazioni fiscali e data di entrata in vigore. La guida definitiva....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.