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Non configurabile il “reddito professionale” dell’odontoiatra in assenza di titolo abilitativo

La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con l'Ordinanza n. 21960 del 12 luglio 2022, si è espressa relativamente al caso di un contribuente al quale è stato contestato l'esercizio abusivo dell'attività di odontoiatra, svolta non avendone titolo ed ha chiarito che "non è configurabile un reddito da libero professionista in assenza di titolo abilitativo idoneo all'esercizio della professione intellettuale o liberale regolamentata. Tale professione è quella il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale, e la legge individua quale condizione per il suo esercizio nell'interesse dell'utenza sia il titolo di studio indispensabile sia i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione".

L'attività svolta, continua la Cassazione, deve quindi essere qualificata come attività illecita, ed i proventi percepiti sono rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, e devono essere assoggettati a tassazione ex art.14 della I. n.357 del 1993.
Infatti, in assenza di tali requisiti, il reddito prodotto non può essere considerato maturato nell'esercizio "di fatto" della professione regolamentata di odontoiatra, perché questa è specialmente disciplinata dal legislatore e il rispetto della disciplina normativa connota e informa la professione stessa a garanzia della prestazione medico sanitaria nei confronti del cittadino e dell'art.32 Cost.. 
L'attività abusivamente svolta, piuttosto, ricade nella generale e residuale nozione di "illecito civile, penale o amministrativo" di cui all'art.14 della I. 24 dicembre 1993 n.357, e con riferimento ai proventi non sottoposti a sequestro trova applicazione la presunzione di ricavi di cui all'art. 32 cit., non solo riguardo ai "versamenti" ma anche ai "prelevamenti" non giustificati.

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