Il furto di merci non può essere equiparato a un’operazione imponibile e, pertanto, non può mai essere assoggettato a Iva.
Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 14 luglio 2005, resa nella causa C435/03, respingendo la tesi dell’amministrazione fiscale belga che aveva preteso il pagamento dell’Iva sull’ammontare di una partita di sigarette rubate in un deposito fiscale prima del pagamento di Iva e accise.
L’accisa sui tabacchi lavorati, invece, è dovuta anche in caso di furto perché il presupposto per l’applicazione è l’immissione in consumo dei beni, anche a seguito di uno svincolo irregolare da un regime sospensivo.


